L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

L’art. 51 del Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile) fissa in cinque anni il termine della prescrizione dell’azione disciplinare con decorrenza dal fatto disciplinarmente rilevante, derivando effetti interruttivi esclusivamente dall’apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di specifici atti di impulso quale, ad esempio, la citazione a giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 16 aprile 2014, n. 62
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. n. 49/2013, 16/2013, 214/2012.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 16 Aprile 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Giugno 2010 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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