L’interesse ad impugnare una delibera del Consiglio territoriale va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, la delibera di cancellazione dal registro veniva impugnata da un praticante, nelle more del giudizio divenuto avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 31 Dicembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 30 Novembre 2013
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