La condanna alla pena accessoria dell’interdizione perpertua dai pubblici uffici comporta non solo l’inibizione dei soli diritti politici (elettorato attivo e passivo) ma anche del pieno esercizio dei diritti civili, con conseguente cancellazione dall’albo professionale per la perdita del requisito previsto dall’art. 17, comma 1 lett d) della L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 12 Settembre 2019 (cancellazione amm.va)
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