L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 110 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 27 Marzo 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 07 Ottobre 2022 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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