L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 05 Maggio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Ottobre 2019 (archiviazione)
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