L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 68 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 29 Luglio 2019 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 27 Ottobre 2014 (sospensione)
0 Comment