L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 07 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Luglio 2023 (sospensione)
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