L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cdf (ora, 16 ncdf), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

NOTA:
In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2014 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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