Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera n. 40 del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34207 del 21 Novembre 2022 (respinge)
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