In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 06 Giugno 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 28 Novembre 2013 (sospensione cautelare)
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