Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 30 Giugno 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13983 del 23 Maggio 2019 (respinge)
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