Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 26 Settembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 30 Novembre 2011 (sospensione)
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