L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 26 Settembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 30 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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