Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 10 Gennaio 2011 (sospensione)
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