Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Gennaio 2011 (avvertimento)
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