Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente e non devono essere inutilmente vessatorie, sicché integra illecito disciplinare la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma in forza di un titolo esecutivo, abbia nuovamente azionato un diverso titolo avente ad oggetto il medesimo credito (Nel caso di specie, il professionista aveva agito, per un proprio credito, in forza sia di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sia della successiva sentenza definitiva pronunciata nella fase di opposizione, ottenendo così due volte il pagamento per via coattiva dello stesso importo dovuto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 203
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 19 Giugno 2012 (avvertimento)
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