L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’Ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf). In particolare, nel caso di illecito a forma libera, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie trattavasi di appropriazione indebita della somma di circa €80mila spettante al cliente quale indennizzo assicurativo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per anni tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 472 del 30 dicembre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 472 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 33 del 19 Maggio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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