L’indicazione dei fatti contestati all’incolpato

Le norme che regolamentano la fase sommaria disciplinare o pre-procedimentale non impongono la minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all’incolpando, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria dei fatti stessi e solo successivamente, con l’eventuale citazione a comparire dell’incolpato davanti al Consiglio dell’Ordine, la menzione circostanziata degli addebiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 20 Marzo 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2355 del 09 Febbraio 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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