In tema di procedimento disciplinare, la richiesta dell’incolpato di ammettere come teste un componente della propria Sezione CDD non è di per sè causa di astensione e ricusazione del componente stesso, specie in assenza dell’avvenuta deposizione testimoniale e ancor di più in assenza del giudizio di ammissibilità relativamente alla sua deposizione, giacché la predetta istanza istruttoria non è tra le cause previste dall’art. 36 del c.p.p. come espressamente richiamato dall’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 397 del 31 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 31 Ottobre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 13 Dicembre 2023
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