L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Naz. Forense, 20 aprile 2011, n. 53.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 25 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Giugno 2010 (sospensione)
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