L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 98 del 13 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 08 Giugno 2018 (sospensione)
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