L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un accordo transattivo

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 23 Febbraio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 55 del 02 Febbraio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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