L’incompatibilità dell’impiego pubblico part-time con la professione forense

In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 26.
In arg. cfr. pure:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183
– Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
– Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
– Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94
– Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
– Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
– Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Aprile 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Aprile 2009 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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