L’incompatibilità dell’impiego pubblico part-time con la professione forense

In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 20 Febbraio 2007 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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