L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare

In applicazione dell’art. 157 co. 7 c.p. ed in analogia con quanto previsto dall’art 15 co. 7 D.Lgs. n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) deve ammettersi anche in sede disciplinare forense la possibilità di rinunciare alla prescrizione, giacché l’incolpato ha il diritto (artt. 24 e 27 Cost. nonché art. 6 par. 2 CEDU) ad essere giudicato nel merito delle accuse rivoltegli al fine di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. All’esito di tale rinuncia, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una decisione di assoluzione piena o di condanna (Nel caso di specie, la prescrizione era maturata dopo la decisione del CDD e nelle more del giudizio di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato ammissibile la rinuncia alla prescrizione, e quindi prosciolto nel merito l’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025

NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 100/2023 (unico precedente in termini), secondo cui l’incolpato può rinunciare alla prescrizione disciplinare, purché prima che sia dichiarata dal giudice della deontologia (sicché non sarebbe possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 28 Marzo 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 16 Gennaio 2023 (avvertimento)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment