L’incolpato può assistere all’audizione dell’esponente come teste e, prendendo la parola per ultimo, può difendersi e contraddire in ordine a tutto quanto affermato dall’esponente stesso, al quale tuttavia egli non ha il diritto insindacabile di rivolgere qualsivoglia domanda, la cui ammissibilità, infatti, è pur sempre soggetto al giudizio di rilevanza e pertinenza rimesso all’apprezzamento discrezionale del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del proprio diritto di difesa, essendogli stata negata la possibilità di formulare domande all’esponente, sentito dal COA quale testimone. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 12 Settembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Giugno 2013 (censura)
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