In base al combinato disposto dell’art. 24 co. 4 cdf (“Conflitto di interessi”) e dell’art. 68 co. 1 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), l’avvocato può assumere un incarico contro una parte già assistita da un Collega di studio o con cui collabori in maniera non occasionale, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del predetto rapporto professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 80/2015, CNF n. 157/1995. In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 68 cdf si ricava da una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme stesse.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 375 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 16 Febbraio 2021 (sospensione)
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