Nel caso in cui il comportamento deontologicamente rilevante consista in una condotta omissiva protratta nel tempo, tale da assumere i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia a decorrere se non quando sia cessata la permanenza stessa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di dare esecuzione al mandato ricevuto e di restituire al cliente la documentazione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 106; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 78.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 05 Ottobre 2009 (sospensione)
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