L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf). Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 57/2025, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 250/2023, CNF n. 134/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 55/2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 14 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 28 del 02 Novembre 2021 (sospensione)
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