L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 05 Settembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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