L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda (art. 21 cdf), deve essere tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità (Nel caso di specie, l’incolpato era inadempiente nei confronti di diversi creditori, omettendo tra le altre cose di corrispondere il canone di locazione del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima il CNF ha mitigato in due mesi la sospensione di sei mesi irrogata all’incolpato in sede territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 55 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 25 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
0 Comment