L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 375 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Ottobre 2008 (sospensione)
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