Viola l’art. 40 CD previgente (nonché gli artt. 6, 7 e 8 CD previgente) l’avvocato che non informa prontamente il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli e non compie le attività utili ad evitare la decorrenza del termine funzionale alla proposizione dell’appello.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 6 del 6 febbraio 2017
Sanzione: SOSPENSIONE DI UN MESE
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