Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 22 Dicembre 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Giugno 2016 (cancellazione)
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