Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 24 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 07 Novembre 2014 (cancellazione)
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