L’Avvocato, che nonostante il mandato conferito, non svolge l’attività giudiziale prevista, rappresentando falsamente al cliente, non solo di averla intrapresa, ma di aver ottenuto l’accoglimento della domanda, consegnandogli copia di una sentenza falsificata, viola il disposto degli artt. 9 e 26 canone 3 codice deontologico.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
0 Comment