Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf, già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 19 marzo 2018, n. 7.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 19 Dicembre 2014 (censura)
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