Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf già art. 38 codice previgente) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già artt. 5 e 8 codice previgente) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì omesso di informare l’assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 Maggio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Novembre 2012 (cancellazione)
0 Comment