Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf, già art. 38 codice previgente) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già artt. 5 e 8 codice previgente) la condotta dell’avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Novembre 2018 (sospensione)
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