Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI
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