In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 364 del 01 Dicembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 87 del 01 Luglio 2022 (censura)
0 Comment