Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 137/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 25 Maggio 2012 (sospensione)
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