In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista era rimasto ingiustificatamente assente nel corso di plurimi processi a carico del proprio assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Aprile 2009 (censura)
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