L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista era rimasto ingiustificatamente assente nel corso di plurimi processi a carico del proprio assistito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Aprile 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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