In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf (ora, 26 ncdf) il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di presenziare all’udienza penale e di infoprmarsi della data di relativo rinvio, per disinteresse nei confronti del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 24 Novembre 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Novembre 2012 (sospensione)
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