L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 9 del 29 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 27 Giugno 2024 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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