L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 488 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 08 Febbraio 2021 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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