In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 04 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Aprile 2023 (sospensione)
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