L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera n. 40 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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