L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 23 del 12 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 12 Febbraio 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 4 del 10 Marzo 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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