In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 12 Febbraio 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 4 del 10 Marzo 2017 (sospensione)
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