In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 18 Dicembre 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Dicembre 2013 (sospensione)
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