In difetto di un legittimo impedimento ovvero di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 27 Agosto 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Ottobre 2012 (sospensione)
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